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Profilo Professionale dell’Infermiere Pediatrico

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    AUDIO – VIDEO

     IL MINISTRO DELLA SANITA’ Adotta il seguente regolamento:

    Art. 1.

    1. E’ individuata la figura professionale dell’infermiere pediatrico

    con  il  seguente  profilo:  l’infermiere  pediatrico  e’ l’operatore

    sanitario che, in possesso del  diploma  universitario  abilitante  e

    dell’iscrizione     all’albo     professionale,    e’    responsabile

    dell’assistenza infermieristica pediatrica.

    1. L’assistenza infermieristica pediatrica,  preventiva,  curativa,

    palliativa   e  riabilitativa  e’  di  natura  tecnica,  relazionale,

    educativa.    Le  principali  funzioni  sono  la  prevenzione   delle

    malattie,  l’assistenza dei malati e dei disabili in eta’ evolutiva e

    l’educazione sanitaria.

    1. L’infermiere pediatrico:
    1. a) partecipa all’identificazione dei bisogni di  salute  fisica  e

    psichica del neonato, del bambino, dell’adolescente, della famiglia;

    1. b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e

    formula i relativi obiettivi;

    1. c) pianifica,  conduce   e   valuta   l’intervento   assistenziale

    infermieristico pediatrico;

    1. d) partecipa:

    1)  ad  interventi  di  educazione sanitaria sia nell’ambito della

    famiglia e della comunita’;

    2) alla cura degli individui sani in eta’ evolutiva nel quadro  di

    programmi  di  promozione della salute e prevenzione delle malattie e

    degli incidenti;

    3) all’assistenza ambulatoriale,  domiciliare  e  ospedaliera  dei

    neonati;

    4)  all’assistenza  ambulatoriale,  domiciliare  e ospedaliera dei

    soggetti di eta’ inferiore a 18 anni  affetti  da  malattie  acute  e

    croniche;

    5) alla cura degli individui in eta’ adolescenziale nel quadro dei

    programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario;

    1. e) garantisce   la   corretta   applicazione  delle  prescrizioni

    diagnostico-terapeutiche;

    1. f) agisce  sia  individualmente  sia  in  collaborazione  con  gli

    operatori sanitari e sociali;

    1. g) si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto

    per l’espletamento delle funzioni.

    1. L’infermiere  pediatrico  contribuisce   alla   formazione   del

    personale  di  supporto  e  concorre  direttamente  all’aggiornamento

    relativo al proprio profilo professionale.

    1. L’infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in

    strutture   sanitarie   pubbliche   o   private,   nel  territorio  e

    nell’assistenza   domiciliare,   in   regime    di    dipendenza    o

    libero-professionale.

    © proprietà degli OPI aderenti-riproduzione consentita previa autorizzazione

https://www.opisalerno.it/wp-content/uploads/2016/11/img_servizi.jpg 597 1024 ipasvi_editor https://www.opisalerno.it/wp-content/uploads/2018/02/logo-opi-1024x397.png ipasvi_editor2019-06-21 11:24:112019-06-21 11:33:20Profilo Professionale dell’Infermiere Pediatrico

Profilo Professionale dell’infermiere DM n. 739/1994

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AUDIO – VIDEO

Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere.

Il Ministro della Sanità

adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. È individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
  2. L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.
  3. L’infermiere:
  4. a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
  5. b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i

relativi obiettivi;

  1. c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
  2. d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
  3. e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
  4. f) per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto;
  5. g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
  6. L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
  7. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
  8. a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
  9. b) pediatria: infermiere pediatrico;
  10. c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
  11. d) geriatria: infermiere geriatrico;
  12. e) area critica: infermiere di area critica.
  13. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
  14. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l’esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.

Art. 2.

  1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 3.

  1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

© proprietà degli OPI aderenti-riproduzione consentita previa autorizzazione

https://www.opisalerno.it/wp-content/uploads/2016/11/img_servizi.jpg 597 1024 ipasvi_editor https://www.opisalerno.it/wp-content/uploads/2018/02/logo-opi-1024x397.png ipasvi_editor2019-06-21 11:24:112019-06-21 11:32:21Profilo Professionale dell’infermiere DM n. 739/1994

Il Codice Deontologico dell’Infermiere

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VIDEO LIS

AUDIO – VIDEO

Articolo 1

L’infermiere è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza infermieristica.

Articolo 2

L’assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa.

Articolo 3

La responsabilità dell’infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo.

Articolo 4

L’infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona.

Articolo 5

Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l’esercizio della professione infermieristica.

Articolo 6

L’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione.

 

Articolo 7

L’infermiere orienta la sua azione al bene dell’assistito di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità.

Articolo 8

L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito.

Articolo 9

L’infermiere, nell’agire professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine di non nuocere.

Articolo 10

L’infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l’uso ottimale delle risorse disponibili.

Articolo 11

L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati.

Articolo 12

L’infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimentazione clinica e assistenziale per l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull’assistito.

Articolo 13

L’infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all’intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.

Articolo 14

L’infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti e l’integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito.

Articolo 15

L’infermiere chiede formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza.

Articolo 16

L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti nell’operatività quotidiana e promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire all’approfondimento della riflessione bioetica.

Articolo 17

L’infermiere, nell’agire professionale è libero da condizionamenti derivanti da pressioni o interessi di assistiti, familiari, altri operatori, imprese, associazioni, organismi.

Articolo 18

L’infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta soccorso e si attiva per garantire l’assistenza necessaria. In caso di calamità si mette a disposizione dell’autorità competente.

Articolo 19

L’infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della cultura della salute e della tutela ambientale, anche attraverso l’informazione e l’educazione. A tal fine attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.

Articolo 20

L’infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte.

Articolo 21

L’infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall’assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati.

Articolo 22

L’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito.

Articolo 23

L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiprofessionale e si adopera affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.

Articolo 24

L’infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere.

Articolo 25

L’infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell’assistito di non essere informato sul suo stato di salute, purché la mancata informazione non sia di pericolo per sé o per gli altri.

Articolo 26

L’infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza.

Articolo 27

L’infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi.

Articolo 28

L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l’assistito.

Articolo 29

L’infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell’assistito e dei familiari e lo sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore. Partecipa alle iniziative per la gestione del rischio clinico.

Articolo 30

L’infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali.

Articolo 31

L’infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l’opinione del minore rispetto alle scelte assistenziali, diagnostico-terapeutiche e sperimentali, tenuto conto dell’età e del suo grado di maturità.

Articolo 32

L’infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l’espressione, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.

Articolo 33

L’infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito mette in opera tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, all’autorità competente.

Articolo 34

L’infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza. Si adopera affinché l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari.

Articolo 35

L’infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della vita all’assistito, riconoscendo l’importanza della palliazione e del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale.

Articolo 36

L’infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità di vita.

Articolo 37

L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato.

Articolo 38

L’infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta proviene dall’assistito.

Articolo 39

L’infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell’assistito, in particolare nella evoluzione terminale della malattia e nel momento della perdita e della elaborazione del lutto.

Articolo 40

L’infermiere favorisce l’informazione e l’educazione sulla donazione di sangue, tessuti ed organi quale atto di solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.

Articolo 41

L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto all’interno dell’équipe.

Articolo 42

L’infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà.

Articolo 43

L’infermiere segnala al proprio Collegio professionale ogni abuso o comportamento dei colleghi contrario alla deontologia.

Articolo 44

L’infermiere tutela il decoro personale ed il proprio nome. Salvaguarda il prestigio della professione ed esercita con onestà l’attività professionale.

Articolo 45

L’infermiere agisce con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri operatori.

Articolo 46

L’infermiere si ispira a trasparenza e veridicità nei messaggi pubblicitari, nel rispetto delle indicazioni del Collegio professionale.

Articolo 47

L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l’utilizzo equo ed appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.

Articolo 48

L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito.

Articolo 49

L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.

Articolo 50

L’infermiere, a tutela della salute della persona, segnala al proprio Collegio professionale le situazioni che possono configurare l’esercizio abusivo della professione infermieristica.

Articolo 51

L’infermiere segnala al proprio Collegio professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e dell’assistenza o il decoro dell’esercizio professionale.

Le norme deontologiche contenute nel presente Codice sono vincolanti; la loro inosservanza è sanzionata dal Collegio professionale. I Collegi professionali si rendono garanti della qualificazione dei professionisti e della competenza da loro acquisita e sviluppata.

© proprietà degli OPI aderenti-riproduzione consentita previa autorizzazione

https://www.opisalerno.it/wp-content/uploads/2016/11/img_servizi.jpg 597 1024 ipasvi_editor https://www.opisalerno.it/wp-content/uploads/2018/02/logo-opi-1024x397.png ipasvi_editor2019-06-21 11:24:112019-06-21 11:32:14Il Codice Deontologico dell’Infermiere

Giuramento dell’Infermiere

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“Al momento di essere ammesso quale membro della professione infermieristica io consacro la  mia vita al servizio dell’umanità,  consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio   e dell’impegno che assumo,          

GIURO

  • di mettere la mia vita al servizio della persona umana;
  • di perseguire come scopi esclusivi la difesa e il recupero della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;
  • di rispettare la vita umana in ogni circostanza dal suo inizio fino alla morte. In nessun caso abbandonerò il malato senza essermi assicurato della continuità delle cure e della sorveglianza che gli sono necessarie;
  • di curare tutti i malati con uguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica. In tutti rispetterò la legittima libertà di coscienza;
  • di offrire la mia leale collaborazione all’équipe sanitaria; di rispettare le prescrizioni mediche, eccetto nei casi in cui esse siano contrarie alla deontologia professionale o alla morale;
  • di evitare, anche al di fuori dell’esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della mia professione. Di rispettare le colleghe e i colleghi, e prestare loro la mia assistenza morale e professionale;
  • di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell’autorità competente, prestando la mia assistenza professionale a qualsiasi malato che ne abbia bisogno;
  • di osservare il segreto professionale su tutto ciò che mi viene confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia professione o in ragione del mio stato. In ogni circostanza darò prova di grande discrezione;
  • di aggiornare permanentemente la mia cultura generale e le mie conoscenze professionali.

Faccio queste promesse solennemente, liberamente e sul mio onore”.

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Venerdì
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  • Laurea Magistrale21/10/2016 - 12:49 pm
  • Laurea21/10/2016 - 12:44 pm

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  • Applicazione del Regolamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 nel settore delle indagini cliniche relative a dispositivi medici10/06/2021 - 2:32 pm
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  • Infermiere di Famiglia e Comunità15/09/2020 - 6:45 am
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