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Esercitare

Esercitare la libera professione

L’infermiere professionale, oltre a seguire i consolidati percorsi di carriera previsti all’interno dei diversi enti ed aziende, può svolgere un’attività di tipo libero professionale, sicuramente appetibile sotto differenti punti di vista.

Perché svolgere la libera professione?


Le motivazioni alla base di tale scelta possono essere molteplici; tra le principali:
La crescente domanda di professionisti da parte del mercato, in quanto il ricovero ospedaliero non sempre costituisce l’unica soluzione adeguata – o la migliore – per le problematiche del paziente (si pensi alle numerose difficoltà incontrate da un anziano che debba essere allontanato dall’ambiente domestico-famigliare o alla propensione di alcuni pazienti ad essere assistiti a domicilio);
L’insoddisfazione professionale da parte degli infermieri che operano all’interno delle strutture ospedaliere: orari estenuanti, burn-out, mancato riconoscimento del ruolo svolto, scarso livello di autonomia;
La continua riduzione nel mercato del lavoro degli organici infermieristici, fondamentalmente dovuta all’introduzione di figure di supporto quali gli OTA, gli OSS e gli ASA;
La recente elaborazione di specifici strumenti normativi e legislativi in grado non solo di tutelare, ma anche di garantire il lavoro libero-professionale.

Tuttavia il concreto vantaggio dello svolgimento di un’attività libero-professionale consiste nell’opportunità di godere di un’ampia libertà di azione grazie ad una personale gestione dei tempi e delle modalità di lavoro ed al dialogo professionale con un numero limitato di interlocutori (sostanzialmente il cliente ed il medico). A ciò si accompagnano le soddisfazioni relative all’opportunità di svolgere un ruolo di primo piano nei rapporti con il paziente, grazie alla possibilità di soluzione dei problemi, assistenza, cura ed intimità, ossia di divenire il principale referente per il paziente e le sue esigenze, in un’ottica di fiducia e comprensione reciproca

Accanto a tali importanti vantaggi, tuttavia, sussistono degli inevitabili rischi, che vanno tenuti in considerazione: innanzi tutto la valutazione dell’attività svolta viene realizzata dal mercato. Ciò significa che saranno gli stessi clienti o i famigliari a stabilire l’opportunità di continuare il rapporto o recedere qualora insoddisfatti. Per ovviare eventuali criticità si suggerisce di intraprendere l’attività libero-professionale dopo aver esercitato per qualche anno la professione infermieristica all’interno di strutture sanitarie ed aver pertanto appreso il necessario know-how.
Inoltre, un ulteriore rischio consiste nelle responsabilità che l’infermiere si deve assumere (per cui è consigliabile stipulare una copertura assicurativa professionale relativa alla responsabilità civile verso terzi).
Vediamo nel dettaglio in cosa consistono tali responsabilità giuridiche.

Le responsabilità giuridiche

Le responsabilità giuridiche dell’infermiere libero-professionista possono concernere aspetti di natura:
penale,
civile,
deontologica
(in quanto non sono previste responsabilità amministrative).

La responsabilità penale riguarda le norme penali, di rilevanza per la collettività, secondo le quali, affinché sussista reato, tre elementi devono essere compresenti: la condotta, con un comportamento attivo od omissivo, l’evento, ossia un fatto lesivo, ed il nesso causale, cioè un rapporto di causa-effetto tra la condotta e l’evento.
Le responsabilità civili riguardano il riconoscimento di un indennizzo di natura patrimoniale a chi abbia subito un danno.
Le responsabilità deontologiche, infine, concernono sia una responsabilità esterna (nei confronti dei clienti e dell’Ordine  Professionale di appartenenza) che una responsabilità interna (nei confronti dell’associazione).

Gli obblighi per l’esercizio dell’attività libero-professionale

Affinché l’infermiere possa svolgere la libera professione sono necessari:
a) l’iscrizione all’Albo Professionale (obbligatoria ai sensi dell’art. 8 DLCPS 233/1946 e necessaria, ove previsto, al fine del godimento del regime di esenzione IVA di cui al DPR633/72)
b) l’acquisizione del numero di partita IVA
c) la domanda per la pubblicità sanitaria: secondo la legge 175 del 5 febbraio 1992 ed il decreto 657/94 si prevede l’obbligo della preventiva autorizzazione da parte del sindaco anche per la semplice predisposizione di carta intestata, biglietti da visita, targhe e per l’inserimento di un’inserzione nell’elenco telefonico. La domanda al sindaco per l’autorizzazione alla pubblicità sanitaria può essere scaricata da questo sito (Allegato 1, pubblicità sanitaria).
d) la comunicazione all’Ordine attraverso la compilazione e la consegna del modulo di presentazione informativa dell’esercizio di attività libero professionale (Allegato 2, presentazione informativa) l’iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza OPI (Modulo ISC) per cui sono necessari: certificato di nascita, certificato di residenza, stato di famiglia, codice fiscale, certificato di iscrizione all’Ordine OPI, certificato di attribuzione di partita IVA e copia della richiesta (ovvero, in alternativa, dichiarazione del legale rappresentante dello studio associato indicante la data di ingresso del professionista nello studio associato, ovvero dichiarazione del committente indicante la data di inizio del rapporto ovvero dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa indicante la data di ingresso del professionista nella cooperativa)

L’inizio dell’attività libero-professionale

L’attività libero-professionale può essere svolta a livello individuale o come attività professionale associata.
In entrambi i casi, qualora si decida di intraprendere l’attività libero-professionale è opportuno farne comunicazione entro 30 giorni all’ufficio IVA competente, a cui seguono gli obblighi di tenuta della contabilità ai fini fiscali. L’ufficio IVA competente è l’ufficio in cui il contribuente abbia il domicilio fiscale ossia, per le persone fisiche, la residenza anagrafica.

Nel caso di attività individuale, la dichiarazione di inizio attività è effettuata attraverso la compilazione del modello AA9/6 (di colore rosso) in cui vanno indicati:
la data di inizio dell’attività
i dati anagrafici del libero professionista
i dati sul luogo di esercizio
il volume d’affari presunto
il codice dell’attività (per le attività sanitarie svolte da infermieri il codice di attività è 85142) e la descrizione delle attività svolte

Nel modello possono inoltre essere richiesti:
altre attività svolte
altri luoghi di esercizio
i dati relativi al depositario delle scritture contabili
opzioni

L’attività professionale associata si svolge attraverso lo strumento dello studio associato per lo svolgimento di un’attività comune tra più professionisti.
Si ricorda che gli associati devono essere tutti iscritti all’Albo Professionale.
Per l’attività professionale associata la dichiarazione di inizio attività viene effettuata attraverso il modello AA7/6 (di colore marrone) in cui vanno indicati:
la data di inizio dell’attività
i dati relativi all’associazione
i dati relativi al rappresentante (ossia l’amministratore dell’associazione)
il volume d’affari presunto
il codice dell’attività (per le attività sanitarie volte da infermieri il codice di attività è 8541B) e la descrizione delle attività svolte
i dati relativi ad eventuali ulteriori rappresentanti e soci

Nel modello possono inoltre essere richiesti:
altre attività svolte
altri luoghi di esercizio
i dati relativi al depositario delle scritture contabili
opzioni

Alla dichiarazione effettuata attraverso il modulo vanno allegate:
una copia sottoscritta con firma originale dell’atto di costituzione,
l’attestazione del versamento di € 129,11 sul C/C n. 22099006 intestato a “Ufficio del Registro Tasse CC. GG.” con la causale “Tassa partita IVA” (il versamento va effettuato ogni anno entro il 5 marzo).

Dopo la compilazione del modello l’ufficio attribuisce al contribuente il numero identificativo della partita IVA che dovrà essere indicato in tutte le dichiarazioni, i documenti ed i versamenti indirizzati all’ufficio.

La variazione dei dati dichiarati

In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività è opportuno presentare entro 30 giorni dalla data di variazione un ulteriore modello AA9/6 (per le ditte individuali) o AA7/6 (per le società), secondo le medesime modalità previste in caso di inizio attività.
Per le società è necessario che venga presentata, inoltre, la copia autenticata del verbale dell’assemblea che ha deliberato la modifica dello statuto, mentre per le società di capitali è necessaria anche l’omologazione da parte del Tribunale.

Gli adempimenti fiscali
Sia nel caso di attività individuale che di attività associata, la dichiarazione di inizio attività presso l’ufficio IVA rende obbligatoria per l’infermiere la tenuta delle scritture contabili previste dall’art. 19 del DPR 600/73, che sono inquadrate in due regimi: contabilità semplificata e contabilità ordinaria.

La contabilità semplificata
Prevede che il professionista tenga:
il registro IVA delle fatture emesse (le fatture vanno annotate entro 15 giorni)
il registro IVA delle fatture acquisti (le fatture vanno annotate entro la fine del mese successivo al pervenimento)
il registro degli incassi e delle spese (le somme percepite e le spese sostenute vanno annotate in ordine cronologico entro 60 giorni)

La contabilità ordinaria
Prevede che il professionista tenga:
il registro IVA delle fatture emesse (le fatture vanno annotate entro 15 giorni)
il registro IVA delle fatture acquisti (le fatture vanno annotate entro la fine del mese successivo al pervenimento)
il registro cronologico delle movimentazioni finanziarie
il registro dei beni ammortizzabili (in cui vanno annotati gli immobili ed i beni registrati)

Per ulteriori informazioni e delucidazioni sugli adempimenti fiscali è possibile fissare un incontro con il referente della commissione libera professione allo 089 224822.

Il sistema previdenziale

In virtù del decreto legislativo 103/96, il Comitato Centrale della Federazione Nazionale Ordine OPI ha istituito la “Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza OPI” (via A. Depretis 86, 00184 Roma) a cui devono essere obbligatoriamente iscritti, tramite la compilazione del Modello ISC, gli infermieri professionali, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d’infanzia che svolgano attività libero-professionale.
La Cassa consente agli iscritti di usufruire dei trattamenti pensionistici minimi, ossia:
assegno di invalidità (Modello INV)
pensione di vecchiaia (Modello VEC)
pensione ai superstiti (Modello SUP)
La cassa può aggiungere ulteriori trattamenti assistenziali integrativi tra cui:
indennità di maternità (Modello MAT)
contribuzione volontaria (Modello CVO)
reversibilità
provvidenze straordinarie
erogazioni a titolo assistenziale
La Cassa può garantire inoltre:
una pensione di inabilità (Modello INA)
la restituzione dei contributi (Modello RES)
il rimborso dei contributi (Modello RIM)
la riduzione dei contributi (Modello RID)
una pensione di vecchiaia per chi abbia almeno 65 anni di età e 5 anni di anzianità contributiva
una pensione di invalidità per chi abbia almeno 5 anni di pensione contributiva
una pensione di reversibilità nel caso di decesso del professionista (in tal caso il professionista deve aver versato almeno 5 annualità contributive)
una prestazione in capitale al compimento dei 65 anni, o immediata in caso di premorienza, qualora non sia stata maturata l’anzianità contributiva che dà diritto alla pensione.

Gli iscritti alla Cassa – ad esclusione dei pensionati – devono corrispondere, ai sensi della legge 21/86 un contributo annuo in percentuale del reddito professionale netto prodotto l’anno precedente.
In caso di variazione delle informazioni trasmesse alla Cassa, è necessario compilare e trasmettere alla Cassa il Modello VAR, disponibile in questo sito in formato Microsoft Word.

La cessazione dell’attività

In caso di cessazione dell’attività è necessario presentarne dichiarazione, entro 30 giorni dalla data di emissione dell’ultima fattura, attraverso la compilazione del modello AA9/6 per le ditte individuali o del modello AA7/6 per le attività svolte in forma societaria. Per le società di capitali è inoltre necessario presentare il decreto di cancellazione emesso dal Tribunale.

In ragione dei rapidi cambiamenti della normativa, la presente scheda assume valore indicativo; pertanto l’iscritto dovrà verificare presso gli Enti preposti (Agenzia delle Entrate, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza OPI, ecc.) consulenti dell’Ordine, se siano nel frattempo intervenute eventuali variazioni.

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