Riprende vigore, a seguito della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia n.266/2016 in data 5.2.2016, depositata il 29.02.2016, il mai sopito dibattito sull’obbligatorietà o meno dell’iscrizione all’albo provinciale IP.AS.VI. anche degli infermieri che esercitano la professione in regime di rapporto di pubblico impiego.
Ritiene questo Collegio, al fine di non ingenerare infondati convincimenti, di fornire, al riguardo, gli opportuni e dovuti chiarimenti sul principio della obbligatorietà, per gli infermieri ed infermieri pediatrici, dell’iscrizione all’albo del Collegio IP.AS.VI. di appartenenza, per poter esercitare la professione infermieristica.
L’obbligatorietà di iscrizione all’albo è rivolta a tutte le categorie che hanno un ordine o un collegio professionale, non rientrando nella fattispecie le professioni per il cui esercizio il legislatore non ha previsto tale vincolo nonché le professioni per le quali l’Albo non è stato ancora istituito.
L’albo professionale va inteso quale strumento attraverso il quale il professionista consegue quello speciale status giuridico che lo legittima all’esercizio dell’attività professionale.
L’Ente pubblico di appartenenza del professionista non ha nei fini propri quelli del Collegio o Ordine, i cui fini istituzionali si aggiungono ai primi, completandoli e perfezionandoli rispetto all’interesse pubblico della tutela della salute.
L’iscrizione all’albo previsto quale requisito di accesso dalla normativa concorsuale (D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220), al pari degli altri requisiti, non è, e non può essere, limitato nel tempo ma va mantenuti per tutta la durata del rapporto.
Al riguardo, la Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie, con giurisprudenza costante, ha affermato il principio secondo il quale, pur restando fermo il diritto di qualsiasi iscritto ad un ordine o collegio professionale sanitario di avanzare domanda di rinuncia alla iscrizione, resta salvo il diritto-dovere di segnalare, quanto meno al datore di lavoro, l’esercizio professionale in violazione dell’obbligo di iscrizione, ribadendo che nel vigente ordinamento l’esercizio di una professione sanitaria, quale è anche, e senza ombra di dubbio alcuno, quella dell’infermiere, presuppone l’iscrizione al rispettivo (Albo o Collegio professionale), competente per territorio; e questo sia come libera professione che come lavoro dipendente nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Infatti, alla luce di quanto previsto dal dettato normativo della legge 1° febbraio 2006, n. 43, l’obbligatorietàdell’iscrizione all’albo professionale sancita dall’art. 2 gennaio comma 3, estesa anche ai pubblici dipendenti, è requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l’attività sanitaria sia come libero professionista, sia nell’ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente.
Con riferimento specifico alla professione infermieristica, giova qui richiamare anche il D.M. del Ministero della Sanità n. 739/1994, che all’art. 1 recita “E’ individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo è responsabile della assistenza generale infermieristica.
Il Presidente
Cosimo Cicia
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